Le novità della riforma delle procedure di insolvenza e Crisi d’impresa

Dopo un percorso tormentato di revisioni e rinvii, il 15 luglio 2022 è definitivamente entrato in vigore il Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato dal D.Lgs del 17 giugno 2022, n. 83.

I recenti interventi del Legislatore in tema di crisi d’impresa sono stati ispirati e fortemente condizionati dai contenuti della Direttiva Europea n. 1023/2019 (Direttiva Insolvency) sui quadri di ristrutturazione preventiva (preventive restructuring frameworks) del 20 giugno 2019, con l’obiettivo di introdurre negli stati membri regole comuni per sensibilizzare la cultura del recupero dell’impresa in crisi e quindi della “prevenzione”, agevolando la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziaria.

I “pillar” della Direttiva Insolvency

I principi cardine sui quali si muove la Direttiva Insolvency, ai fini della prevenzione, recepiti anche dal Codice della Crisi d’impresa di cui al D.Lgs. n. 14/2019 si fondano sui seguenti obiettivi:
  • la previsione di early warning tools, ossia della possibilità per i debitori di “accesso a uno o più strumenti di allerta precoce, chiari e trasparenti, in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio”, e da qui l’esigenza di istituire un adeguato assetto per la prevenzione della crisi (art. 3 del C.C.I.I.) nonché la definizione dei segnali di allarme (art. 3 comma 4 del CCII) , nonché le segnalazioni degli Organi di Controllo (art. 25 octies C.C.I.I.) e dei creditori qualificati (art. 25 novies C.C.I.I.);
  • agevolare l’individuazione di un percorso per la crisi, concedendo la sospensione delle azioni esecutive o revocandole all’occorrenza;
  • disciplinare il contenuto del piano di ristrutturazione, ai fini della sua adeguatezza per il recupero dell’equilibrio economico-patrimoniale e finanziario delle aziende;
  • prevedere criteri per la formazione delle classi di creditori, ivi compresi gli equity holders;
  • limitare gli interventi del Giudice e dell’Autorità amministrativa, che in taluni ordinamenti ne esercita le funzioni, (ad esempio, in Italia il Ministero dello Sviluppo per l’amministrazione straordinaria) nel percorso di risoluzione della crisi, precisando quelli che, di contro, debbano ritenersi obbligatori.

Il nuovo codice della crisi d’impresa: tra adeguatezza assetti e segnali di difficoltà

Il Codice della Crisi (Dlgs n. 14/2019) ha recepito tali disposizioni comunitarie, intervenendo anche sull’obbligo di adeguatezza degli assetti amministrativi per la rilevazione tempestiva della crisi (art. 2086 c.c.), dettandone i requisiti all’art. 3 C.C.I.I. e introducendo percorsi agevolati di emersione e trattamento delle difficoltà, mediante la “Composizione negoziata” (art. 12 C.C.I.I. e seguenti), e delineando un nuovo ventaglio di strumenti di regolazione della crisi, anche modificando quelli già previsti dalla ex Legge Fallimentare che consentano di privilegiare la continuità e la salvaguardia dei posti di lavoro, nel tentativo di evitare la dichiarazione di insolvenza e quindi l’avvio della liquidazione giudiziale. Da ultimo, con la definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ai fini della tempestiva rilevazione della crisi:
  • sono stati soppressi gli organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI),
  • sono stati delineati i nuovi quadri di ristrutturazione preventiva, intesi come strumenti finalizzati a permettere la ristrutturazione in una fase precoce, prevenire l’insolvenza ed evitare la liquidazione (art. 2, comma 1, lettera m-bis) del Codice);
  • è stata ribadita l’esigenza che l’imprenditore predisponga un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente e ad affrontare lo stato di crisi, definendone i requisiti;
  • sono stati individuati i segnali di diffcoltà che devono necessariamente essere considerati indice di una possibile crisi (art. 3 C.C.I.I.), in sostituzione di quelli precedentemente delineati dall’art. 13 e seguenti della precedente versione del Codice (oggi definitivamente superati).

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