L’adeguatezza degli assetti organizzativi in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Tra gli obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza, particolare attenzione deve essere riservata alle disposizioni dell’art. 3 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza che impone agli imprenditori collettivi l’istituzione assetti adeguati in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, già peraltro raccomandati dall’art. 2086 c.c. ma in questa sede ben delineati. Infatti al comma 1 vengono definite le misure che l’imprenditore deve predisporre al fine di individuare con sollecitudine lo stato di crisi e poter in tal modo mettere in campo tutti gli strumenti atti a fronteggiarlo, qualsiasi sia la situazione dell’impresa e quindi anche per quelle non in crisi.
In particolare, all’imprenditore collettivo è richiesta l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile, idoneo a rilevare prima e ad affrontare poi lo stato di crisi ed, in particolare che consenta:
  1. di rilevare in modo continuativo e tempestivo eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
  2. di verificare la sostenibilità dei debiti almeno per i dodici mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale ;
  3. di rilevare i SEGNALI DI ALLARME di cui al comma 4 dell’art. 3 CC.I.I.;
  4. di ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata;
  5. di poter effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, al comma 2.

All’imprenditore è richiesto, pertanto di dotarsi di procedure interne per agevolare la raccolta ed il trattamento tempestivo delle informazioni necessarie per intercettare tempestivamente i segnali di crisi.

Le dichiarazioni da rendere in sede di approvazione del bilancio di esercizio

In merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, deve essere fornita idonea informativa nella Relazione sulla Gestione e/o in Nota integrativa.

L’obbligo di dichiarazione deriva direttamente dalle indicazioni del codice civile: nel caso delle S.p.A. l’art. 2381 c.c. dispone che il Consiglio di Amministrazione “… valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; … … Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.”

Nel caso delle S.r.l. il legislatore è intervenuto sull’art. 2475 c.c. introducendo il nuovo comma 6, mediante il quale ha esteso appunto anche alle S.r.l. le disposizioni, già previste per le S.p.a., per il Presidente del CDA e gli amministratori delegati che hanno l’obbligo di riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio Sindacale ove presente) con periodicità almeno semestrale “sul generale andamento della gestione” che ricomprende gli obblighi dell’art. 2086 c.c. sull’adozione di adeguati assetti.

L’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.

L’informativa, invece, relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale. In caso di bilancio abbreviato con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del CDA che approva il progetto di bilancio annuale oltre che all’interno della nota integrativa.

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