Composizione negoziata della crisi d’impresa

La Composizione Negoziata: cos’è

La composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento di risanamento aziendale entrato nel panorama normativo italiano dal 15 novembre 2021 attraverso il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 convertito poi nella Legge n. 147 del 21 ottobre 2021.

Tale istituto è espressione della direttiva UE n. 1023/2019, emanata al fine di costituire uno strumento di sostegno mirato e puntuale per scongiurare il rischio che le imprese raggiungano stati di insolvenza tali da portare ad uno stato di crisi irreversibile.

La disciplina della composizione negoziata della crisi è confluita e attualmente collocata nel codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (D lgs. 14/2019) agli artt. 12 e seguenti con applicazione per tutte le procedure avviate successivamente al 15 luglio 2022.

Si tratta di uno strumento totalmente innovativo nel panorama legislativo italiano in quanto apre le porte ad una ristrutturazione preventiva e volontaria per l’imprenditore che, versando in una situazione di difficile gestione economica, potrà, con l’obiettivo di tutelare la continuità aziendale, avviare trattative con i propri creditori per evitare l’arresto dell’attività.

La composizione negoziata, infatti, ai sensi dell’art. 12 CCII, consente all’imprenditore commerciale e agricolo, “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza”, di richiedere la nomina di un esperto, ovvero di una figura professionale indipendente alla quale viene affidato il compito di coadiuvare e per quanto possibile, agevolare, l’imprenditore nelle trattative con i creditori e nella negoziazione di accordi volti a pianificare la ripresa.

Si evidenzia come si tratti di uno strumento altamente flessibile ed innovativo perché consente all’impresa di pianificare il proprio risanamento senza soggiacere alle rigide regole previste degli strumenti concorsuali esistenti nel nostro ordinamento come la par condicio creditorum e il divieto di pagamento dei debiti pregressi.

La Piattaforma Telematica Nazionale per l’accesso alla composizione negoziata

L’istanza di accesso alla composizione negoziata si presenta tramite una piattaforma unica nazionale, attiva dal 15 novembre 2021, accessibile attraverso il sito internet istituzionale  di Unioncamer al seguente indirizzo https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home  e contiene:

  • un test pratico, utilizzabile in via preventiva rispetto al deposito dell’istanza, per autodiagnosticare la situazione in cui si trova l’impresa e l’effettiva perseguibilità del risanamento.
    La compilazione del test in sede di presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata è facoltativa, benché sia comunque consigliata in quanto offre una prima rappresentazione del grado di difficoltà in cui versa l’impresa e, in particolare, consente una valutazione preliminare in relazione allo stato di crisi o insolvenza in cui la stessa versa. La valutazione della perseguibilità o meno del risanamento viene quindi rappresentata numericamente dal “rapporto tra l’entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio”.
  • una check-list, per consentire all’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile, nonché all’esperto di effettuare l’analisi di coerenza del piano presentato dall’imprenditore.

La figura dell’Esperto nella composizione negoziata

L’esperto, è una figura introdotta dal legislatore con l’intento di rendere più proficua la CNC fornendo uno strumento per facilitare e favorire le trattative tra l’imprenditore in crisi, i creditori e gli altri possibili soggetti coinvolti e/o interessati, con la prospettiva di giungere ad un accordo tra le parti  finalizzato a ristrutturare il debito dell’impresa.

L’esperto è terzo rispetto a tutte le parti coinvolte, imprenditore compreso.

Non si sostituisce ad esse nell’esercizio dell’autonomia privata ma è definito dal legislatore come l’organo deputato a facilitare le trattative e stimolare gli accordi, restando, imparziale e indipendente nonché vincolato al dovere di riservatezza.

Con il supporto dell’esperto anche la fase di negoziazione acquista maggiore credibilità poiché l’esperto è tenuto anche a valutare l’effettiva perseguibilità del risanamento sulla base del buon andamento delle trattative, segnalando, qualora non vi siano i presupposti, la conclusione della composizione negoziata.

Dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto decorrono i termini della composizione negoziata per i quali la normativa stabilisce una durata massima pari a 180 giorni, prorogabili, previo accordo tra parti, per ulteriori 180 giorni.

ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L’accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi (C.N.C.) è consentita a:
  • Tutte le realtà imprenditoriali sia commerciali che agricole senza limiti dimensionali, sia in forma individuale o societaria purché iscritte alla CCIIAA territorialmente competente (per le imprese “sotto soglia”, è prevista una procedura semplificata e degli opportuni distinguo ex art. 25 quater CCII).
  • che si trovino in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e quindi, che siano:
    • in difficoltà temporanea;
    • in crisi, quando i flussi di cassa prospettici non siano adeguati a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2 CCII) ;
    • in stato di insolvenza o pre-insolvenza, purché sia reversibile, qualora esistano concrete prospettive di risanamento o sia possibile addivenire ad una soluzione della crisi, anche mediante la cessione d’azienda o di rami di essa.

LE MISURE PROTETTIVE

Nel caso vi sia l’esigenza di proteggere il patrimonio della società e la continuità aziendale da eventuali azioni esecutive dei creditori (fatta eccezione per i crediti dei lavoratori) è previsto che si possano richiedere l’adozione di provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative.

Perché si attivi la protezione sarà sufficiente chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, l’applicazione di misure protettive sia relative a beni aziendali che a beni di terzi utilizzati dall’impresa, che dovranno essere vagliate preventivamente dal giudice competente.

Di fatto si tratta di limitazioni, dal contenuto variabile, poste nei confronti dei creditori dell’impresa in crisi.

Infatti, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese i creditori non potranno:

  • acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore;
  • iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa;
  • rifiutare, unilateralmente, l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione;
  • anticipare la scadenza dei contratti pendenti o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.

Ad esempio, con il ricorso per misure protettive è possibile richiedere :

  • che i committenti non possano sospendere l’esecuzione delle commesse affidate all’imprenditore in crisi;
  • che gli istituti bancari non possano revocare le facilitazioni di credito concesse all’imprenditore in crisi;
  • che i fornitori di servizi e/o di materie prime non possano rifiutare la consegna di beni necessari per la continuità dell’impresa;
  • che i locatori non possano invocare la risoluzione dei contratti per mancato pagamento dei canoni anteriori alla procedura negoziata;

LE MISURE PREMIALI

L’accesso alla composizione negoziata delle crisi consente la fruizione di una serie di misure premiali previste dalla normativa quale incentivo al ricorso a questo strumento da parte degli imprenditori in difficoltà.

Di seguito viene si propone una tabella riassuntiva:

I POSSIBILI ESITI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Le trattative con i creditori possono concludersi in diversi modi. La prima possibilità è che le parti, con l’assistenza e l’aiuto dall’esperto, giungano a una soluzione stragiudiziale, idonea a consentire il superamento dell’originaria situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa. In tal caso l’imprenditore può decidere di concludere, ai sensi dell’art. 23 CCII:
  • A) un contratto con uno o più creditori, finalizzato a consentire il mantenimento della continuità aziendale per almeno un biennio, avente il contenuto più vario (ristrutturazione dei debiti, cessione dei beni, accolli, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di partecipazioni, cessione di azienda o conferimento in una newco etc). Tale contratto consente all’imprenditore di beneficiare delle misure premiali solo nel caso in cui l’esperto nella sua relazione finale attesti che l’accordo raggiungo sia idoneo a garantire la continuità aziendale per almeno due anni. In assenza di tale asseverazione le misure premiali non si applicano, ma il contratto rimane comunque valido ed efficace tra le parti;
  • B) una convenzione di moratoria, ai sensi dell’art. 62 CCII, avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative nonché ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito;
  • C) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, di contenuto assai vario (in quanto può contenere proposte indirizzate ai soci, ai fornitori strategici, ai creditori finanziari, agli enti, ai locatori etc.), che produce gli effetti del piano attestato di risanamento e dunque, l’esenzione da revocatoria e da responsabilità penale per gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse in attuazione del piano. A questa soluzione si potrà pervenire quando l’imprenditore abbia trovato una soluzione della crisi con i propri creditori che preveda un sottostante business plan da porre in essere affinché si realizzi il risanamento.
Un’ulteriore ipotesi è che l’imprenditore, all’esito delle trattative con i creditori, chieda l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti anche di tipo agevolato o ad efficacia estesa. In quest’ultimo caso, se il raggiungimento dell’accordo avviene per effetto delle trattative e ciò risulti dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale del 75 %  dei crediti necessaria per l’omologa è ridotta al 60 % . In alternativa a tali soluzioni, qualora le trattative siano andate a buon fine solo con alcuni creditori, il debitore può ricorrere a una delle altre procedura negoziali previste dalla CCII, compreso il concordato preventivo e il piano per la ristrutturazione soggetto ad omologazione. Infine, è possibile decidere per la liquidazione della società, la quale potrà avvenire:
  • secondo la via ordinaria della liquidazione giudiziale (già fallimento);
  • con il nuovo istituto del concordato liquidatorio semplificato.

IL CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Una importante novità nel panorama normativo è rappresentata dal concordato semplificato (artt. 25 sexies e septies CCII) per la liquidazione del patrimonio che è uno strumento liquidatorio meno stigmatizzante della liquidazione giudiziale e più snello del concordato preventivo liquidatorio.

Dopo che l’esperto, nella propria relazione finale, ha verificato l’impossibilità di conclusione delle trattative con i creditori, l’impraticabilità di una delle soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi di cui sopra (dunque, che l’originaria previsione di risanamento non sia più attuabile) e  che le trattative siano state svolte in buona fede, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi al deposito della relazione finale nella piattaforma telematica, una proposta di concordato per cessione dei beni – che può essere eseguita anche con il trasferimento a terzi dell’azienda o di suoi rami – prevedendo anche una suddivisione dei creditori in classi, unitamente al piano di liquidazione ed a tutta la documentazione prevista dall’art.  161,co.2, lett. a)-d),della vecchia L. Fall.

Non si tratta quindi di una procedura concorsuale autonoma, in quanto l’imprenditore in stato di crisi o insolvenza non può depositare direttamente la domanda di omologazione del concordato semplificato, ma può farlo solo dopo avere esperito la CNC.

In particolare, non è sufficiente per l’imprenditore il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto (e dunque il mero accesso alla CNC), ma è necessario che l’esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento e che ciò nonostante le possibili soluzioni si siano rivelate concretamente impraticabili oltreché le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede ovvero che vi sia stata una effettiva e completa interlocuzione con tutti i creditori interessati dal piano di risanamento.

l ricorso dell’imprenditore viene pubblicato nel Registro delle imprese, e da tale data si producono i seguenti effetti (i) prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione della procedura; (ii) conservazione della gestione dell’impresa, con limitazione degli atti di straordinaria amministrazione per cui è richiesta l’autorizzazione del Tribunale; (iiI) la protezione dalle azioni esecutive e cautelari avviate dai creditori;(iv) il congelamento dei debiti sorti ante procedura.

Il Concordato semplificato presenta, quindi, caratteristiche peculiari che la distinguono nettamente dal concordato classico, tra cui tra cui in particolare:

  • non è prevista una fase di ammissione;
  • è esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario);
  • non è riconosciuto il diritto di voto ai creditori (il Tribunale omologa  il concordato  quando “verificata  la regolarità  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonché’  il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità  del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore);
  •  non è richiesto al debitore di garantire una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari.

In conclusione, il concordato semplificato costituisce per l’imprenditore un incentivo ad esperire la CNC, nella consapevolezza che, qualora non sia percorribile una soluzione negoziale per il risanamento dell’impresa, sarà comunque possibile, anziché giungere inevitabilmente alla liquidazione giudiziale, virare verso una procedura che, alleggerita da passaggi, controlli e costi procedimentali, sfrutta da una parte l’attività dell’esperto e dall’altra gli scambi informativi con i creditori che hanno avuto luogo durante le trattative.

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