DALLA LEGGE FALLIMENTARE AI NUOVI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
I principi cardine della vecchia Legge Fallimentare
La Legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942 n. 267) è stata, per lungo tempo, l’impianto normativo cardine nel panorama del diritto concorsuale italiano.
In tale impianto, il fallimento rappresentava la procedura concorsuale principale:
- dai marcati caratteri repressivi e sanzionatori verso il fallito, a lungo reputato un soggetto meritevole di riprovazione sociale in quanto responsabile dell’insolvenza;
- connotata da una forte componente pubblicistica, data dalla centralità riservata all’autorità giudiziaria ed evidente nell’obiettivo primario di tutelare i creditori e il loro diritto al soddisfacimento tramite la liquidazione del patrimonio del fallito e la correlativa eliminazione dal mercato dell’impresa insolvente.
L’evoluzione del sistema economico sociale ha poi portato con sé un mutamento della concezione del diritto concorsuale italiano – fino a quel momento con finalità tipicamente liquidatoria – aprendo, a far tempo dal 2005, ad una serie di stagioni di riforma cui si deve il merito di aver apportato aggiustamenti e ammodernamenti all’impianto originario fallimentare, risalente agli anni ’40 del secolo scorso, riconoscendo l’importanza di procedure, dal carattere sempre più privatistico, idonee al superamento delle crisi e al risanamento dell’impresa.
Solo tuttavia con la legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 si è dato avvio ad un’opera di riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, concretizzatasi con l’entrata in vigore, il 15 luglio 2022, del d.lgs. 14/2019, recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (e con i correttivi apportati dai d.lgs. 147 del 26 ottobre 2020 e d.lgs. 83 del 17 giugno 2022 in attuazione della Direttiva UE 1023/2019 cd. direttiva Insolvency).
Caratteristica propria del diritto concorsuale italiano oggi è pertanto rappresentata dalla co-vigenza di due impianti normativi:
- La legge fallimentare, che continua ad applicarsi ai fallimenti e alle procedure aperte alla data del 14 luglio 2022 e comunque ancora pendenti al 15 luglio 2022;
- Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, applicabile, ratione temporiis, alle procedure da aprirsi alla data del 15 luglio 2022.
Il nuovo Codice della crisi d’impresa e gli strumenti di regolazione della crisi
Il CCII segna una netta discontinuità rispetto al passato: nel solco delle riforme degli anni precedenti, la visione concorsuale del Legislatore è nettamente più moderna e si esprime nell’elaborazione di nuovi istituti, oltre che nell’aggiornamento/ammodernamento di quelli preesistenti, che mostrano un particolare favore per la continuità aziendale e, in generale, per le soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale (già fallimento).
In sostanza, il CCII rappresenta un impianto normativo organico, contenente strumenti di regolazione / risoluzione della crisi o dell’insolvenza o di sovraindebitamento cui si affiancano quadri di ristrutturazione preventiva, rivolti al debitore in stato di crisi (probabile futuro stato di insolvenza) o insolvenza (incapacità di soddisfazione delle proprie obbligazioni), sia esso consumatore, professionista o imprenditore esercente, anche non a fini di lucro, attività commerciale artigiana o agricola. Precisamente,
A. All’ imprenditore sono riservati:
- la composizione negoziata della crisi di impresa, strumento di ristrutturazione cui può accedere l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza;
- gli accordi in esecuzione di un piano attestato di risanamento, strumento funzionale al risanamento dell’esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria (riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale) dell’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale che si trovi in stato di crisi o di insolvenza;
- il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO) da parte del Tribunale cui può accedere l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale in stato di crisi o di insolvenza;
- la convenzione di moratoria, strumento che consente di ottenere dai creditori la sospensione delle obbligazioni, fruibile da ogni tipo di imprenditore;
- gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, in una delle forme previste dal CCII ovverosia ordinaria, agevolata o ad efficacia estesa;
- il concordato preventivo nella triplice forma liquidativa, in continuità aziendale o con assuntore dell’imprenditore commerciale;
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accessibile solo all’esito della composizione negoziata della crisi quando non siano percorribili alternative stragiudiziali;
- la liquidazione giudiziale (già fallimento), procedura concorsuale con finalità liquidatoria del patrimonio dell’imprenditore commerciale sopra soglia in stato di insolvenza;
B. Ai soggetti cui non possano applicarsi gli strumenti di regolazione della crisi (consumatori o piccoli imprenditori):
- la liquidazione controllata, procedura dalla struttura similare a quella propria della liquidazione giudiziale in quanto diretta alla liquidazione del patrimonio del debitore ed alla ripartizione dell’attivo tra i creditori, nel rispetto della par condicio creditorum, ma riservata all’impresa sotto soglia e all’impresa agricola;
- il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC
- il concordato minore per i soggetti cui non possa applicarsi la disciplina della liquidazione controllate
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