I doveri dell’organo di Controllo sull’adeguatezza degli assetti aziendali per la rilevazione tempestiva della crisi
La Riforma interviene anche sui compiti e sulle responsabilità dell’organo di Controllo rafforzandone il ruolo di vigilanza sull’operato degli amministratori con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi, richiedendo ai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze:
- di verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa,
- di verificare l’equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché
- di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di segnali di crisi (ai sensi dell’art. 25 octies CCII).
- la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’organo amministrativo per l’emersione precoce dei segnali di crisi, secondo quanto disposto dall’art. 3 CCII;
- l’obbligo di segnalazione agli amministratori sulle condizioni che potrebbero far scattare l’obbligo di accedere alla composizione negoziata;
- il monitoraggio dello stato di salute dell’impresa con particolare riferimento all’equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.
Per ricevere informazioni e suggerimenti in merito ai doveri dell’ Organo di controllo e alla crisi d’impresa
All’imprenditore è richiesto, pertanto di dotarsi di procedure interne per agevolare la raccolta ed il trattamento tempestivo delle informazioni necessarie per intercettare tempestivamente i segnali di crisi.
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