I doveri dell’organo di Controllo sull’adeguatezza degli assetti aziendali per la rilevazione tempestiva della crisi

La Riforma interviene anche sui compiti e sulle responsabilità dell’organo di Controllo rafforzandone il ruolo di vigilanza sull’operato degli amministratori con l’obiettivo di far emergere precocemente i segnali della crisi, richiedendo ai professionisti incaricati, ciascuno per le proprie competenze:
  • di verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa,
  • di verificare l’equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché
  • di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di segnali di crisi (ai sensi dell’art. 25 octies CCII).
Per lo svolgimento di tale attività ci si dovrà attenere alle disposizioni civilistiche ed alla prassi di riferimento, nel rispetto dell’art. 2403 c.c.  e delle norme di comportamento edite da consiglio nazionale dei dottori commercialisti con l’obiettivo di vigilare non solo sull’osservanza della legge e dello statuto, ma anche sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile per la rilevazione tempestiva della crisi e sull’adozione di misure idonee al superamento delle difficoltà aziendali secondo il riformato art. 2086 c.c. e dell’art. 3 CCII. In conclusione, con la riforma un ruolo centrale per la rilevazione tempestiva della crisi viene riconosciuto all’organo di Controllo (Collegio sindacale o Sindaco Unico) che è chiamato ad estendere le proprie attività di vigilanza e di controllo a:
  1. la verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’organo amministrativo per l’emersione precoce dei segnali di crisi, secondo quanto disposto dall’art. 3 CCII;
  2. l’obbligo di segnalazione agli amministratori sulle condizioni che potrebbero far scattare l’obbligo di accedere alla composizione negoziata;
  3. il monitoraggio dello stato di salute dell’impresa con particolare riferimento all’equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione.
Si rimanda alle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili per ogni approfondimento.

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All’imprenditore è richiesto, pertanto di dotarsi di procedure interne per agevolare la raccolta ed il trattamento tempestivo delle informazioni necessarie per intercettare tempestivamente i segnali di crisi.

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