I segnali di allarme e di difficoltà

I segnali di difficoltà (prima definiti come segnali di allarme) permettono alle imprese di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio iniziative necessarie a farvi fronte.

Il comma 4 dell’art. 3 C.C.I.I. individua le soglie di esposizione “pericolose” verso alcuni creditori, il cui superamento potrebbe segnalare la presenza di difficoltà che devono essere tempestivamente trattate.

Gli strumenti di allerta precoce: i segnali di allarme

Un buon assetto organizzativo, amministrativo e contabile deve monitorare tali segnali di allarme.

In particolare, dovranno essere continuamente monitorati l’ammontare dei debiti verso alcuni soggetti, con particolare attenzione sia all’ammontare di quanto già scaduto, sia dal tempo di inadempimento, con particolare riferimento a:

    • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
    • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
    • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni, nonché )
    • l’esistenza di una o più delle esposizioni che abbiano superato le soglie verso creditori pubblici, di cui all’articolo 25-novies, comma 1, come modificato dal Dl Semplificazioni n. 73/2022 (convertito in Legge il 4 agosto 2022 n. 122  precisamente:
      • per i debiti verso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il mancato versamento di contributi previdenziali per oltre novanta giorni di ammontare superiore:
        • al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
        • all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
      • per i debiti verso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il mancato versamento dei premi assicurativi oltre novanta giorni superiore all’importo di euro 5.000;
      • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito e’ superiore all’importo di euro 20.000;
      • quanto, infine, ai debiti verso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di ruoli affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori,
      • per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000,
      • per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

Il superamento di tali soglie possono costituire segnali d’allarme della possibile sussistenza di una situazione di crisi che dovrà essere prontamente affrontata, anche mediante l’accesso allo strumento della “composizione negoziata”.

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